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Il quadro giuridico sull'Etichettatura Alimentare

- REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

- REGOLAMENTO (CEE) n. 2082/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di specialità tradizionali garantite

esiste, inoltre, un regime specifico di tutela delle indicazioni geografiche per il vino e le bevande spiritose che non sono pertanto compresi nei regolamenti citati

- DIRETTIVA 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

- DIRETTIVA pubblicata sulla GU L 109 del 6.5.2000
Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.

- DIRETTIVA 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003)
Modifica la GU L 109 del 6.5.2000

- REGOLAMENTO (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento:

- REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata
in vigore del presente regolamento.


- L 93/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006.
Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.

- REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario(Testo rilevante ai fini del SEE – Pubblicato sulla GUUE n. L 78 del 24.3.2009)