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L' etichettatura degli alimenti

Con un occhio attento a quello che mangiamo, ci accorgiamo che le confezioni contengono molte informazioni utili.
Perchè sono utili queste informazioni? Che cosa possiamo fare se ci accorgiamo che il prodotto comprato è scaduto? Come esprimiamo il reclamo? Quali sono le forme di tutela per il consumatore? Quali sono gli obblighi di legge?
Leggendo i siti consigliati, l'archivio blog e qualsiasi altra informazione riportata in etichetta possiamo cogliere i messaggi che provengono dal mondo alimentare.
Mangiando in modo consapevole possiamo migliorare le nostre abitudini alimentari, ottenendo un' alimentazione equilibrata con più gusto, impariamo a conservare in modo rigoroso gli alimenti e a comunicare efficacemente in modo scientifico, utilizzando un APPROCCIO MULTIDICIPLINARE.
Di fatto, per ottenere l'etichettatura alimentare si deve affrontare un sistema molto più complesso basato su un'enorme lavoro politico, economico e sociale già parte integrante dello sviluppo comunitario, come la legislazione e la comunicazione al consumatore.


LA LEGISLAZIONE

Il REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari dice che:

(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità.
(2) È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone.
(3) Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile.
(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.
(5) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2).
Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati.
È opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo.
(6) È opportuno prevedere un APPROCCIO COMUNITARIO per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.
(7) È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose.
(8) Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.
(9) Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette.
(10) Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare. L 93/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006. (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(11) Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli Stati membri.
(12) L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.
(13) La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine.
(14) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.
(15) È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.
(16) Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati.
(17) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(19) Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (5) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare
automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.
(20) A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento.
Il nuovo regolamento 510/2006 chiarisce e semplifica le norme relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, materia disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.

Il nuovo regolamento, in ambito comunitario, rende più snella la procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche con una abbreviazione dei tempi per le opposizioni e con un maggiore coordinamento tra istituzioni nazionali e comunitarie. La modifica della procedura di riconoscimento si è resa necessaria a seguito della mole di domande di registrazione presenti presso i servizi della EC e tenuto conto dei gravi ritardi per le registrazioni a cui si è assistito negli ultimi anni.
Le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento concernono la procedura di presentazione della domanda di registrazione, che prevede l’inoltro di un unico documento che descrive i principali elementi del disciplinare, quali la denominazione, la descrizione del prodotto, le norme sull’etichettatura, la delimitazione geografica, la descrizione del legame fra il prodotto e l’origine geografica, e il metodo di ottenimento del prodotto. La possibilità di presentare la domanda per mezzo di un documento standard è volta a garantire la parità di trattamento fra le domande.
Il regolamento prevede che la domanda di registrazione sia inviata allo Stato membro (art. 5, paragrafo 4) che la esamina per verificarne la conformità. Nel corso dell’esame lo Stato attua una procedura di opposizione a livello nazionale “che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito o residente sul suo territorio possa dichiarare opposizione alla domanda”. Nel caso in cui i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione di riconoscimento e pubblica il disciplinare, nel caso contrario rigetta la domanda. Lo Stato, inoltre, assicura una pubblicità adeguata alla decisione nazionale di riconoscimento, in modo che chiunque sia interessato possa presentare ricorso. Pubblica, inoltre, la versione del disciplinare che è alla base della decisione nazionale di riconoscimento e ne assicura l’accesso per via elettronica.
Tale procedura di opposizione a livello nazionale non era prevista dal regolamento 2081/92 e rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte dal nuovo regolamento.
Lo Stato, nel momento in cui presenta la domanda di registrazione, accorda alla denominazione una protezione a livello nazionale, che ha termine quando la EC adotta una decisione sulla registrazione (articolo 5, paragrafo 6). Lo Stato membro che decide di proteggere un prodotto a livello nazionale è il solo responsabile di tale decisione che non deve, comunque, ostacolare gli scambi intra-comunitari. Esso deve assicurarsi che la domanda soddisfi le condizioni del regolamento, e sebbene la EC la riesamini successivamente, lo Stato deve comunque ottemperare ai suoi obblighi. Ciò risponde all’esigenza di delineare meglio, in materia, le competenze dello Stato e della EC.
Quanto al sistema di controllo, l’inserimento delle disposizioni in materia nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, intende rafforzare la credibilità del sistema (cfr. articolo 10).
Infine, altro elemento volto al rafforzamento della credibilità del sistema indicazione geografica - denominazione di origine è l’obbligo di inserire sull’etichetta le diciture DOP e IGP e i simboli comunitari loro associati. Queste disposizioni (articolo 8.2) si applicheranno dal 1 maggio 2007.

Ulteriori informazioni si possono ottenere leggendo 'La riforma del Regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine' presente sul sito 'agriregionieruropa'
http://agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=118


L'ETICHETTA, UNO STRUMENTO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

L'etichettatura di un prodotto alimentare ha, per il consumatore, una importante funzione di tutela, informandolo sul prodotto che sta acquistando e consentendogli di scegliere quello che è maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Le norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari tendono ad esser analoghe nell'ambito dei Paesi dell' Unione Europea. L'etichettatura è l'insieme delle indicazioni riportate non solo sull'etichetta apposta sul prodotto, ma anche sull'imballaggio o sul dispositivo di chiusura. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono:
- indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di origine del prodotto;
- evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono;
- attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, nè accennare proprietà farmacologiche. Molte forme di pubblicità insidiose ed ingannevoli si concretizzano aggiungendo in etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un prodotto: - "genuino" per un formaggio, "naturale" per un miele, come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie "adulterato" o "artificiale";
- non si può indicare in etichetta che una grappa "fa digerire" o qualificare un miele "iperenergetico, indicatissimo nello sport e nel superlavoro".

Pur essendoci norme specifiche per alcuni alimenti, i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore riportano, in italiano, le indicazioni riportate nei paragrafi che seguono.
Ulteriori informazioni si possono ottenere leggendo il sito 'Politiche Agricole.It', la parte riguardante l'etichettatura alimentare presente nellasezione sicurezza alimentare:
http://www.politicheagricole.it/SicurezzaAlimentare/10_Etichettatura_Alimenti.htm


ETICHETTATURA DELLE CARNI

Già nel 1997 il Regolamento europeo N°820 istituisce l’obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina in tutti i paesi dell’Europa, consentendo così la trasparenza delle informazioni ai consumatori. Questo Regolamento è stato ampliato e sostituito dal Reg. (CE) N°1760/2000 del Parlamento Europeo, oggi in vigore.

Dal 1° Gennaio 2002, il tuo macellaio o il supermercato dove compri la carne bovina è obbligato a fornirti le seguenti informazioni:

L’etichettatura volontaria

A queste informazioni obbligatorie ne possiamo aggiungere altre ma è necessario che i vari operatori della filiera applichino un disciplinare di etichettatura volontaria autorizzato in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i disciplinari di etichettatura volontaria approvati hanno un codice identificativo riportato sull’etichetta della carne o sullo scontrino. Quello di Asprocarne Piemonte è per esempio IT005ET.

L’applicazione di ogni disciplinare di etichettatura volontaria viene rigorosamente controllata da un ente terzo.

Solo con l’etichettatura volontaria puoi saperne di più sulla carne che acquisti, ad esempio l’allevamento, l’alimentazione, la razza, l’età, il sesso dell’animale, tutti elementi che determinano e differenziano la qualità, la tenerezza e la succosità delle carni.

Gli operatori della filiera bovina che decidono di aderire all’etichettatura volontaria ti permettono di conoscere e scegliere la carne, garantendoti la sua qualità e provenienza.

Nella rubrica COME SCEGLIERE LA CARNE, ti spieghiamo alcuni criteri (informazioni volontarie) e la loro influenza sulla qualità organolettica della carne.

Con il sistema di etichettatura volontaria di Asprocarne Piemonte, puoi vedere dal tuo macellaio o al supermercato la seguente etichetta.
Ulteriori informazioni si possono trovare nei siti dei produttori di carne, come il sito 'Asprocarne.It'
www.asprocarne.com

Etichettatura facoltativa delle carni bovine

Il Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, consentendo così la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori. Per pprofondimenti basta consultare il sito 'Politiche Agricole.It'
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCarniBovine/


IL MODELLO C.I.T.A. PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Questa soluzione per la tracciabilita' e rintracciabilita' dei generi alimentari soddisfa tutte le richieste di informazioni dei consumatori

Il modello C.I.T.A.

Per lo sviluppo di sistemi di rintracciabilità e tracciabilità è stato creato recentemente il Consorzio Italiano Tracciabilità Agroalimentare che ha raccolto soggetti di vasta e provata esperienza in tutti i settori coinvolti in una attività così interdisciplinare. Insieme hanno elaborato ed applicato sul campo il modello C.I.T.A., che prende in considerazione tutti gli aspetti del sistema, dalla comunicazione al consumatore alla raccolta e gestione delle informazioni sui prodotti.
E' un modello estremamente flessibile in grado di dare immediate risposte efficaci ed in grado di adattarsi all'evoluzione del settore ed al crescere progressivo delle esigenze salvaguardando sempre gli investimenti fatti e senza mai intraprendere un percorso finito.

La comunicazione al consumatore

Un sistema di tracciabilità che non sia in grado di comunicare i contenuti al consumatore non ha ragione di esistere e rende vano qualsiasi investimento fatto. Ed è assolutamente inutile conoscere tutta la storia di un prodotto se non si è in grado di trasmetterla al consumatore.
La tracciabiltà degli alimenti la si è sempre fatta anche se in modo molto superficiale e lo strumento di comunicazione utilizzato fino ad ora per la comunicazione al consumatore è l'etichetta apposta sul prodotto, tuttora indispensabile, e non solo per gli obblighi di legge, ma del tutto insufficiente.
Oggi la richiesta di informazioni sui prodotti è talmente elevata che non è possibile raccoglierla in un'etichetta. Molti prodotti sono difficilmente etichettabili, specie se venduti sfusi, come il pesce. L'etichetta è per sua natura statica, viene aggiornata raramente dato il suo costo di gestione, non può contenere informazioni fresche se non quelle estremamente sintetiche come il lotto di produzione.

La telematica e la comunicazione visiva sono strumenti invece estremamente duttili, ideali per la raccolta e la diffusione di elevati volumi di informazioni diffuse con ampio uso di grafica ed animazione. La telematica consente di distribuire un'ampia mole di dati, sempre freschi ed aggiornati a costi estremamente contenuti. Il modello C.I.T.A. integra l'utilizzo delle etichette e della telematica in un connubio sinergico ed efficacissimo.
Presso i punti vendita della grande distribuzione, della distribuzione organizzata o presso qualsiasi punto vendita vengono allestiti dei totem, detti bocca della verità, equipaggiati con uno schermo a colori ed un lettore di codici a barre.
Il consumatore appoggia il proprio prodotto all'interno dell'apparecchio e sullo schermo appaiono tutte le informazioni relative al prodotto che il consumatore ha in mano complete sia dal punto di vista di informazioni sulla sicurezza alimentare di un prodotto o rintracciabilità, sia dal punto di vista delle informazioni sulla sua origine o tracciabilità.
Il totem è un terminale telematico che attraverso il codice a barre EAN presente su ogni confezione identifica il prodotto, e attraverso il codice CITA identifica il lotto di produzione.
Queste informazioni sono trasmesse attraverso il collegamento permanente ad internet al server C.I.T.A. Questo interroga il proprio database centrale, riconosce il prodotto ed il lotto di produzione, individua l'indirizzo di rete dove reperire tutte le informazioni relative al prodotto che si vogliono trasmettere al consumatore, richiama le informazioni e le visualizza sul monitor del totem..

Tutte le informazioni sul prodotto

Così il consumatore vede apparire sul monitor tutte le informazioni relative al prodotto che ha acquistato o sta acquistando. Il contenuto delle informazioni trasmesse viene esposto al consumatore con tecnologie web e grafiche adeguate ad un'ottima comunicazione.
Le medesime informazioni sono reperibili in rete internet al server C.I.T.A. Questi servizi consentono quindi ai consumatori di ricevere informazioni anche da casa e da qualsiasi postazione Internet del mondo. Questo approccio è estremamente rassicurante per il consumatore perché le informazioni non sono disponibili solo nel punto vendita ma anche comodamente da casa.
Il sistema C.I.T.A. trasmette al consumatore informazioni con un dettaglio che deriva dalle caratteristiche del sistema di identificazione e tracciabilità dei lotti di produzione allestito dall'industria alimentare. Il livello di dettaglio e quindi la profondità raggiungibile dal sistema di tracciabilità sono dipendenti solamente dal dettaglio a sua volta raggiungibile dal sistema di rintracciabilità dei vari produttori. Al crescere della capacità di dettaglio dei sistemi dei produttori sistema C.I.T.A. si adatta a tale crescita in modalità automatica aumentando il dettaglio delle informazioni trasmesse al consumatore.

Ulteriori informazioni si trovano sul sito RF-Id.It
http://www.rf-id.it/SalaStampa/Articoli/ID-FORUM02-2.htm


LINK UTILI

MANUALI HACCP PRIMARIA .PDF
http://www.pdfqueen.com/manuali-haccp-primaria

HACCP Tracciabilitità Fornitori .PDF
http://www.pdfqueen.com/haccp-tracciabilit%C3%A0-fornitori

POWER POINT HACCP .PDF
http://www.pdf-search.org/it/power%20point%20haccp-pdf.html

NORMATIVA COMUNITARIA in Materia di Proprietà Intellettuale
http://www.riditt.it/temi/proprieta_industriale/norme/normativa-comunitaria-in-materia-di-proprieta-intellettuale

NORMATIVA COMUNITARIA in materia di Etichettatura e Imballaggio dei Prodotti Alimentari
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_it.htm


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